Art. 6.

      1. L'attività del difensore civico del candidato è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.